Condizioni generali di contratto

Data di emissione: 1.4.2023

I. Generalità

  1. Campo di applicazione
    1. Le seguenti Condizioni Generali di Contratto (“CGC”) regolamentano i rapporti commerciali tra la UMB AG e/o UMB Communication AG (di seguito “UMB”) e i suoi clienti. Le CGC sono applicabili laddove il cliente riceva prestazioni o prodotti dalla UMB e costituiscono parte integrante di ciascun contratto tra la UBM e il cliente. Esse valgono anche per tutti i rapporti futuri tra le due parti, senza che ogni volta divenga necessaria una conferma esplicita.
    2. Il cliente rinuncia espressamente alle proprie Condizioni Generali di Contratto e accetta interamente le seguenti CGC. L’utilizzo dei propri bollettini d’ordine da parte del cliente non pregiudica la seguente clausola, indipendentemente da quanto diversamente disposto relativamente al suddetto bollettino d’ordine.
    3. Deroghe alle presenti CGC sono valide solo se espressamente convenute per iscritto. Modifiche alle presenti CGC da parte della UMB sono possibili in qualsiasi momento; la nuova versione delle CGC è valida per tutti i contratti stipulati dopo la sua entrata n vigore.
  2. Struttura e stipula del contratto
    1. Il contratto tra la UMB e i suoi clienti è costituito da un documento contrattuale e da queste CGC. Il documento contrattuale può essere un’offerta accettata dal cliente oppure un contratto scritto in senso proprio. Il contratto contiene le specifiche tecniche e commerciali.
    2. Il contratto tra la UMB e il cliente viene stipulato mediante accettazione da parte del cliente dell'offerta proposta dalla UMB o mediante la firma bilaterale di un separato documento contrattuale scritto o nello shop online mediante accettazione dell’acquisto online nel checkout. L’accettazione dell’offerta può avvenire anche mediante una transazione concludente, ossia quando il cliente riceve o utilizza le prestazioni della UMB.
    3. Laddove non diversamente indicato, le offerte della UMB sono valide per 30 giorni.
  3. Durata della disdetta per i contratti a tempo indeterminato
    1. La durata del contratto si basa sull'accordo del contratto con il cliente.
    2. Salvo accordi diversi, ciascuna delle parti può disdire il contratto al termine di un anno solare.
    3. Se nel contratto è stata concordata una durata minima, la disdetta è possibile non prima della fine della durata minima. In assenza di disdetta, il contratto viene automaticamente prorogato per la stessa durata minima, ma almeno per un altro anno.
    4. Il periodo di preavviso è di tre mesi. La disdetta richiede la forma scritta.
    5. Resta riservato il diritto di disdire il contratto senza preavviso in qualsiasi momento per cause gravi. Sono considerate cause gravi in particolare.
      1. se il cliente è in mora con il pagamento del compenso concordato o di una parte non trascurabile di esso per due mesi consecutivi; oppure
      2. se il cliente è in mora con il pagamento per un periodo superiore a due mesi, di un importo pari al compenso dell’ammontare di un importo che raggiunge il compenso concordato per due mesi; oppure
      3. se il patrimonio del cliente è sostanzialmente in pericolo o si deteriora o se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura di fallimento o concordataria nei confronti del cliente.
    6. Nel caso di contratti di compravendita, il cliente non ha né il diritto disdetta né di recesso.
       
  4. II. Prestazioni, obblighi di collaborazione e retribuzioni

  5. Estensione delle prestazioni
    1. La UMB fornisce le prestazioni descritte nel documento contrattuale. Le prestazioni non esplicitamente elencate nel documento contrattuale non sono comprese nell'estensione delle prestazioni e sono conteggiate separatamente in base al tempo impiegato.
    2. I prezzi, le dimensioni, i disegni, i pesi e le specifiche tecniche indicate nominalmente da UMB nei suoi cataloghi e nella sua documentazione, nonché sul suo sito web e nei negozi online, non sono vincolanti. Ci riserviamo la facoltà di apporre modifiche in qualsiasi momento. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche anche dopo la stipula del contratto, se queste non pregiudicano l'utilizzo dei prodotti o dei servizi contrattuali.
    3. La UMB adempierà i suoi obblighi contrattuali con la massima diligenza e competenza conformemente alla descrizione delle prestazioni contrattuali. La UMB può ricorrere a subappaltatori, tuttavia resta pienamente responsabile nei confronti del cliente per la fornitura delle prestazioni.
    4. I dati dei termini di consegna, installazione e attivazione sono valori indicativi e non sono vincolanti senza un’esplicita garanzia.
  6. Obblighi generali di collaborazione del cliente
    1. Il cliente assicura di adempiere tempestivamente e gratuitamente per la UMB tutti gli obblighi di collaborazione indispensabili e nella misura necessaria.
    2. Il cliente comunica tempestivamente alla UMB tutte le direttive relative all'adempimento contrattuale. Egli mette a disposizione della UMB i locali aziendali e le apparecchiature necessarie per la fornitura delle prestazioni nonché i referenti competenti. Qualora la UMB non sia stata espressamente incaricata del salvataggio dei dati (backup), tale compito spetta unicamente al cliente.
    3. Eventuali altri obblighi di collaborazione del cliente sono descritti più dettagliatamente nel documento contrattuale.
    4. La UMB solleciterà il cliente, qualora questi non adempisse il suo obbligo di collaborazione necessario in tempo utile o diversamente da quanto convenuto. Le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di collaborazione (es. ritardi, spese aggiuntive) sono a carico del cliente.
  7. Retribuzioni
    1. Il cliente si impegna a pagare le retribuzioni determinate nel documento contrattuale per le prestazioni effettuate dalla UMB. La retribuzione si intende IVA esclusa.
    2. I prezzi e i compensi concordati non comprendono, senza esplicito accordo, costi e spese quali la durata di viaggio, i costi di viaggio e di alloggio del personale, l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione fino al luogo di consegna, nonché il disimballaggio e lo smaltimento del materiale di imballaggio. Per le consegne nazionali, al cliente viene addebitata anche la tassa di riciclaggio avanzata (TRA).
    3. UMB ha il diritto di addebitare al cliente, oltre al prezzo concordato, anche le imposte, i dazi doganali, le tasse e le tariffe applicate ai suoi servizi e alle sue forniture, in particolare l'imposta sul valore aggiunto.
    4. Le remunerazioni e le tariffe orarie sono automaticamente soggette all’adeguamento all'inflazione secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica. Le spettanze vengono adeguate ogni 1° gennaio, in base al livello dell'indice del mese di novembre precedente rispetto al livello dello stesso mese dell'anno precedente.
    5. UMB non ha alcuna influenza sui prezzi di produttori, fornitori e fornitori terzi. In caso di cambiamenti straordinari nella struttura dei costi, UMB ha il diritto di aumentare la remunerazione al di fuori dell'adeguamento sopra descritto. Tali aumenti devono essere annunciati almeno un mese prima dell'inizio della nuova validità. Se il cliente non accetta tale aumento, ha il diritto di recedere dal contratto entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aumento alla data di scadenza ordinaria. Se si astiene dal farlo, accetta le modifiche.
    6. Le fatture si pagano senza detrazioni entro 10 giorni dalla data di fattura. Decorso il termine di pagamento ovvero termine di scadenza il cliente cade automaticamente in mora, senza la necessità di un sollecito da parte della UMB. Sul pagamento moroso scattano gli interessi annuali pari al cinque percento (5%).
    7. Se il cliente cade in mora con il pagamento delle fatture, la UMB può sospendere le proprie forniture fino al saldo di tutte le somme insolute.
    8. Una compensazione effettuata dal cliente è ammessa solo in caso di rivendicazioni riconosciute per iscritto dalla UMB o con esecutività riconosciuta.
  8. Diritti di proprietà immateriale
    1. Alla UMB spettano i diritti ai risultati dei lavori derivanti dall’adempimento contrattuale. Il cliente riceve il diritto illimitato, ma non esclusivo, di utilizzo e sfruttamento temporale e locale dei suddetti risultati dei lavori.
    2. I diritti di proprietà immateriale pregressi restano della UMB o del terzo titolare. Relativamente ai diritti di proprietà immateriale di terzi, in particolare per le licenze di software di terzi produttori, il cliente riconosce le condizioni d’uso e di licenza dei suddetti terzi; la UMB comunica al cliente le condizioni d’uso e di licenza a titolo d’informazione.
       
  9. III. Garanzie e inadempienze

  10. Ritardi
    1. Se la mancata osservanza di un termine vincolante è da ricondursi a impedimenti non imputabili alla UMB, avviene una congrua proroga del termine.
    2. Se la mancata osservanza di un termine vincolante è imputabile alla UMB, il cliente fissa subito un congruo termine suppletivo di almeno 10 giorni lavorativi per l’adempimento tardivo. Se anche il termine suppletivo non viene rispettato, il cliente può perseverare nell’adempimento del contratto e fissare altri termini suppletivi per l’adempimento tardivo oppure recedere dal contratto in caso di mora di UMB per un totale di oltre 40 giorni lavorativi. Vengono retribuite le prestazioni (o parti di esse) che sono state già fornite conformemente al contratto e possono essere utilizzate come tali in maniera ragionevole come prestazioni oggettivamente tecniche e commerciali. L’eventuale recesso dal contratto non pregiudica queste prestazioni; per esse continuano a essere valide le rispettive condizioni contrattuali. Ulteriori rivendicazioni del cliente sono escluse nella misura consentita dalla legge.
  11. Garanzia per i difetti della cosa e diritti legati alla garanzia
    a) Prodotti di terzi
    1. La garanzia per i prodotti di terzi (ogni hardware e software di terzi che vengono forniti dalla UMB separatamente o integrati nelle sue prestazioni o nei suoi prodotti) è conforme esclusivamente alle garanzie concesse dai rispettivi produttori/fornitori o datori di licenza. Ciò vale per l'estensione delle prestazioni, la durata della garanzia, la responsabilità, i requisiti per fare valere la garanzia e tutti gli altri diritti del cliente.
    2. I diritti di garanzia nei confronti della UMB per prodotti di terzi sussistono esclusivamente solo nel caso in cui la UMB richieda la garanzia nei confronti del produttore/fornitore o datore di licenza a nome del cliente. Qualora il produttore/fornitore o datore di licenza non adempia spontaneamente il suo obbligo di garanzia, la UMB cede i diritti di garanzia al cliente ai fini dell’applicazione giuridica.
    3. b) Prodotti propri della UMB
    4. La UMB offre la garanzia che i suoi prodotti e prestazioni presentino le caratteristiche garantite per l'uso conforme al contratto e siano esenti da difetti che escludono o limitano notevolmente la loro idoneità.
    5. In presenza di difetti il cliente, a sua discrezione, può richiedere dapprima alla UMB la riparazione o fornitura sostitutiva.
    6. Se falliscono due tentativi di riparazione o fornitura sostitutiva per gli stessi difetti, il cliente ha la facoltà di:
      1. continuare ad esigere l’adempimento, oppure
      2. esigere una congrua riduzione del prezzo, oppure
      3. recedere dal contratto, se sussiste un difetto grave ai sensi dell’art. 9.6.
    7. I difetti gravi esistono quando i prodotti non presentano le caratteristiche garantite in caso di uso conforme al contratto o sono affetti da difetti che li rendono inutilizzabili per il cliente.
    8. La garanzia decade se il cliente modifica lui stesso o fa modificare da terzi l’hardware o il software e non è in grado di dimostrare se i difetti reclamati siano stati causati in toto o in parte da tali modifiche e la relativa eliminazione non sia ostacolata da esse. La garanzia decade inoltre se il cliente non adempie ordinariamente ai propri obblighi di collaborazione ai sensi dell’art. 5.
    9. Le notifiche per difetti devono essere presentate entro i relativi termini riportati nell’art. 12 per i contratti di acquisto e nell’art. 13 per i contratti d’appalto insieme a una descrizione plausibile dei sintomi causati dai difetti. I diritti del cliente derivanti dai difetti decadono se il difetto non viene reclamato entro il termine prescritto.
    10. I diritti del cliente legati alla garanzia per difetti cadono in prescrizione entro sei mesi dall’acquisto delle prestazioni o dalla installazione o anche dal ricevimento da parte del cliente, qualora sia stata rinunciata l’installazione.
    11. c) Disposizioni comuni
    12. Si escludono tutte le garanzie e i diritti legati alla garanzia per difetti non espressamente ivi elencati, laddove consentito dalla legge.
  12. Garanzia in caso di evizione
    1. La UMB garantisce di non violare diritti di proprietà di terzi relativi ai propri prodotti e prestazioni.
    2. UMB non è debitrice di alcuna garanzia e non la offre per l'utilizzo del servizio contrattuale all'estero, in particolare sul territorio nazionale degli USA. La garanzia in caso di evizione è esclusa per rivendicazioni derivanti dall'eventuale utilizzo della prestazione contrattuale all'estero, in particolare nel territorio degli Stati Uniti d'America e/o basati su rivendicazioni derivanti da leggi straniere, o che portano a un esercizio del diritto davanti a tribunali stranieri.
    3. UMB è esonerata dagli obblighi di casi di evizione e di responsabilità se il diritto protetto si basa sul fatto che la prestazione contrattuale è stata modificata dal cliente o da terzi non incaricati da UMB, o che il suo utilizzo avviene in condizioni d'uso diverse da quelle specificate.
    4. Laddove un prodotto ovvero prestazione o parte relativa costituisca o potrebbe costituire a parere della UMB oggetto di ricorso per violazione di diritti di proprietà industriale, la UMB, a sua discrezione, può procurare al cliente o il diritto di utilizzare l’oggetto esente da qualsivoglia responsabilità di violazione dei diritti di proprietà industriale; sostituire il prodotto con un altro che risponda alle caratteristiche contrattuali sostanziali; modificare il prodotto, in modo da non violare più i diritti di proprietà immateriale, oppure, in mancanza di un dispendio economicamente possibile e ragionevole, ritirare il prodotto e rimborsare il prezzo di acquisto detratto l’ammortamento su base di un ammortamento lineare di cinque anni.
    5. Laddove terzi vantassero pretese nei confronti del cliente per violazione dei diritti di proprietà presumibilmente a essi appartenenti, la UMB condurrà a proprie spese la difesa e si accollerà eventuali risarcimenti danni e spese inflitte al cliente dalla decisione del giudice passata in giudicato, qualora il cliente (i) informi immediatamente per iscritto la UMB circa la pretesa avanzata e (ii) autorizzi e sostenga la UMB in ragionevole e accettabile misura alla conduzione della difesa, inclusa la conclusione di un compromesso, e (iii) la pretesa di terzi poggi sul fatto che l’uso conforme alle disposizioni del prodotto inalterato o la prestazione violi un diritto di proprietà esistente in Svizzera o rappresenti una concorrenza sleale.
  13. Responsabilità
    1. La UMB risponde dei danni diretti causati con colpevolezza e derivati al cliente in relazione all'adempimento delle prestazioni convenute per contratto. È esclusa la responsabilità per danni indiretti e conseguenti, quali ad esempio perdita di utile, spese aggiuntive, costi personali supplementari, risparmi non realizzati, diritti di terzi o perdita di dati, etc.
    2. UMB non risponde di danni riconducibili a errori di software non sviluppati da UMB. Lo stesso vale per danni prodotti da software nocivi come virus e da attacchi informatici, fermo restando che UMB abbia adottato nel suo campo di responsabilità delle congrue misure di protezione conformi allo stato attuale della tecnica.
    3. La responsabilità è limitata ai danni effettivamente prodotti, tuttavia limitatamente all’importo del compenso annuo conformemente al contratto in causa.
    4. Le limitazioni di responsabilità nel presente articolo 11 non si applicano ai danni alle persone né quando la UMB ha agito con dolo o colpa grave né quando tali limitazioni sono contrarie alle disposizioni vincolanti di legge.
    5. UMB non risponde di danni o simili in caso di forza maggiore e di eventi equivalenti ai casi di forza maggiore, quali in particolare catastrofi naturali, eventi bellici, terrorismo, attentati, sommosse, restrizioni ufficiali impreviste, scioperi, serrate, impedimenti alla consegna da parte di terzi, ecc. Se UMB non è in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, l'esecuzione del contratto sarà sospesa fino al superamento dell'evento con un corrispondente tempo di riavvio. Se l'evento dura più di 90 giorni, entrambe le parti possono risolvere il contratto in via straordinaria.
       
  14. IV. Clausole speciali per singoli tipi di contratto

  15. Clausole speciali per la fornitura di merci e licenze
    1. Le clausole del presente articolo sono applicabili quando la UMB fornisce al cliente merci o licenze in base a un contratto di acquisto.
    2. Senza un accordo scritto, l’installazione non fa parte della gamma di prestazioni.
    3. Se non diversamente concordato per iscritto, il luogo di adempimento per tutti gli obblighi di UMB derivanti dal contratto con il cliente è la sede di UMB - ovvero EXW dalla sede di UMB (INCOTERMS 2020) o, nel caso di prodotti di terzi, EXW dallo stabilimento della terza parte (INCOTERMS 2020).
    4. Il cliente autorizza UMB a organizzare il trasporto a nome e per conto del cliente. Nei limiti consentiti dalla legge, UMB non è responsabile della scelta del vettore e stipula un'assicurazione sul trasporto solo su richiesta scritta del cliente.
    5. Il cliente dovrà confermare il ricevimento dei prodotti firmando la bolla di consegna allegata alla consegna. I reclami per danni, perdita o distruzione durante il trasporto devono essere fatti dal cliente direttamente al vettore per iscritto.
    6. Il cliente controlla l’oggetto di acquisto entro 10 giorni dalla consegna. In caso di installazione da parte della UMB, il termine inizia a decorrere solo a installazione avvenuta. Il cliente denuncia per iscritto alla UMB i difetti accertati entro tale termine.
    7. I difetti che non sono risultati riconoscibili in fase di controllo, nonostante una adeguata diligenza, devono essere denunciati per iscritto alla UMB entro 10 giorni dalla loro scoperta.
    8. In presenza di difetti il cliente può vantare i suoi diritti legati alla garanzia per difetti conformemente all’articolo 9.
    9. L’estensione dell’uso consentito del software si basa sulle condizioni di licenza del produttore del software.
  16. Clausole speciali per l’edificazione di opere
    1. In caso di prestazioni basate su contratti d’appalto effettuate dalla UMB avviene un controllo comune prima del collaudo.
    2. La UMB invita in tempo utile il cliente ad effettuare il controllo, comunicandogli la sua disponibilità al collaudo. Sul controllo e sui relativi risultati viene redatto un verbale, che viene sottoscritto dalle due parti. In ambito contrattuale sono possibili anche collaudi parziali. Laddove non diversamente convenuto, il collaudo deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione della disponibilità al collaudo da parte della UMB. Il collaudo si considera avvenuto se viene rinviato dal cliente oltre tale termine e non vengono reclamati per iscritto difetti entro il termine. Analogamente, il collaudo si considera avvenuto se il cliente inizia l’attività operativa o esegue modifiche ai prodotti forniti.
    3. Se in sede di controllo si presentano difetti considerevoli, il collaudo ha ugualmente luogo alla conclusione del controllo. La UMB ripara i difetti accertati e comunica la relativa eliminazione al cliente.
    4. Il collaudo viene rimandato se in fase di controllo si presentano difetti considerevoli ai sensi dell’articolo 9.6. La UMB ripara i difetti accertati e invita il cliente a effettuare un nuovo controllo. Se il collaudo non può avere luogo una seconda volta per lo stesso difetto, il cliente può vantare i propri diritti legati alla garanzia per i difetti ai sensi dell’articolo 9.5 (anche adempimento, riduzione o, in presenza di difetti considerevoli, recesso dal contratto).
    5. I difetti che non sono risultati riconoscibili in fase di collaudo, nonostante una ragionevole diligenza, devono essere comunicati per iscritto alla UMB entro 10 giorni dalla loro scoperta.
  17. Clausole speciali per servizi di assistenza
    1. Le clausole del presente articolo si applicano quando la UMB fornisce servizi di assistenza al cliente.
    2. La UMB fornisce servizi di assistenza con la diligenza richiesta dalla circostanza. La UMB non può tuttavia garantire che i prodotti coperti da assistenza possano essere utilizzati ininterrottamente e che siano esenti da difetti.
    3. Tutti i contratti di manutenzione stipulati con terzi per l’hardware e il software del cliente sono a carico del cliente.
    4. I servizi di assistenza sono forniti dalla UMB durante l'orario di assistenza. Laddove non diversamente convenuto, si considera orario di assistenza dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 (escluse domeniche e giorni festivi in generale presso la sede della UMB). Su richiesta del cliente e a fronte di una maggiorazione tariffaria sulla tariffa standard la UMB effettua i suoi servizi anche al di fuori dell'orario di assistenza o prosegue i lavori iniziati. Le maggiorazioni sono specificate come segue:
      1. da lunedì a venerdì dalle 23.00 alle 07.00: 50%;
      2. fine settimana / giorni festivi dalle 00.00 alle 24.00: 100%.
  18. Clausole speciali per i servizi online di Microsoft
    1. Le clausole di questo articolo si applicano, quando i servizi online di Microsoft sono parte del volume della prestazione fornita.
    2. Con l’utilizzo dei servizi online di Microsoft, come Office 365 oppure Microsoft-Azure, il cliente si dichiara d’accordo con il Contratto Microsoft per la Società https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement.
  19. Clausole speciali per prestazioni nel settore della sicurezza informatica
    1. UMB effettua prestazioni nel settore della sicurezza informatica con tutta la dovuta diligenza e con l’impiego di dispositivi conformi allo stato della tecnica. Tuttavia, considerato l’elevato numero delle possibilità tecniche, l’energia criminale di potenziali aggressori nonché i vari punti deboli che si trovano fuori dell’IT (ad es. i dipendenti del cliente che vengono ingannati attraverso il phishing), anche adottando le misure di sicurezza più avanzate non si può escludere che possano accadere incidenti di sicurezza informatica che possono eventualmente avere delle ripercussioni su larga scala (ad es. perdita di dati, interruzione dell’attività).
    2. Se si utilizzano i servizi di sicurezza informatica offerti da UMB si può ridurre in modo significativo il rischio di un incidente di sicurezza informatica, ma UMB non può garantire una completa copertura di tutti i punti deboli, dei problemi di conformità o delle vulnerabilità, che si possa evitare ogni incidente di sicurezza informatica, che tali casi vengano scoperti subito e che in ogni caso non arrechino danni. Il cliente riconosce espressamente di conseguenza che UMB non è obbligata a garantirgli nessun successo nell’ambito della sua offerta di servizi di sicurezza informatica, bensì solo un diligente e coscienzioso operato.
    3. Il cliente assicura e garantisce di disporre dei necessari diritti, autorizzazioni e competenze per potere utilizzare i servizi di sicurezza informatica offerti da UMB. Qualora richiesto per legge o da contratti stipulati dal cliente stesso, questi è tenuto in particolar modo ad impegnarsi a richiedere il consenso dei suoi gestori IT e partner commerciali nonché delle persone fisiche coinvolte ad accettare che UMB conduca dei test di sicurezza riguardanti i loro sistemi e/o i loro dati (fra cui tecniche come ad es. network probing, port scanning, penetration test, configuration audit, brute force attack e simili, tuttavia non senza previa autorizzazione scritta del cliente, Distributed-Denial-of-Service (DDoS) attack).
  20. V. Varie

  21. Clausola di riservatezza
    1. Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza dei fatti e dei dati, inclusi i relativi documenti e supporti dati, di cui esse vengono a conoscenza in relazione al presente contratto, che non sono pubblici o generalmente accessibili. Tale obbligo deve essere imposto anche a terzi incaricati. Si considerano dati riservati anche le analisi, le sintesi e gli estratti che sono stati redatti sulla base di dati riservati. In caso di dubbio i fatti e i dati vanno trattati in maniera riservata. Gli obblighi di riservatezza sussistono già precedentemente alla stipula del contratto e perdurano anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale ovvero successivamente all'adempimento della prestazione convenuta. Restano riservati gli obblighi di divulgazione legali.
  22. Protezione dei dati
    1. Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legge sulla protezione dei dati. Si impegnano a prendere le precauzioni economicamente ragionevoli e tecnicamente e organizzativamente possibili per garantire che i dati prodotti nel corso dell'elaborazione del contratto siano effettivamente protetti dalla presa di conoscenza non autorizzata di terzi. I dati personali possono essere trattati solo per lo scopo e nella misura necessaria all'esecuzione e alla realizzazione del contratto. In questa misura e a tale scopo, i dati personali possono essere trasmessi anche a una società collegata con l’impresa in Svizzera o all'estero, a condizione che siano soddisfatte le premesse previste conformemente alle disposizioni dalla legislazione sulla protezione dei dati. Le parti accollano tali obblighi ai loro dipendenti, subappaltatori e altri terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto ai fini dell'adempimento dell'obbligo contrattuale.
    2. I dati personali rilasciati nell'ambito del rapporto contrattuale tra le parti vengono raccolti, archiviati, conservati ed elaborati da UMB per le transazioni commerciali e trasmessi in conformità ad altri accordi contrattuali. Dopo la conclusione del rapporto commerciale, i dati memorizzati saranno conservati. Con la stipula del contratto tra le parti, il cliente acconsente a questo trattamento dei dati.
    3. Il trattamento dei dati in relazione al sito web di UMB non è interessato dalla presente disposizione, ma è disciplinato nella dichiarazione sulla protezione dei dati di UMB.
    4. Il cliente accetta che i dati personali e di programma raccolti da UMB possano essere memorizzati, elaborati e utilizzati da UMB in qualità di gestore e dalle sue società partner per ricerche di mercato e per scopi di consulenza e informazione scritta (pubblicità) su prodotti e servizi.
  23. Divieto di concorrenza sleale per storno di dipendenti
    1. Il cliente deve astenersi da qualsiasi cosa che possa compromettere la competenza e la capacità di agire di UMB. In particolare, ma non solo, al cliente è vietato lo storno di dipendenti di UMB o a incoraggiarli a candidarsi e assumerli come dipendenti o a legarli a sé con qualsiasi altra forma di collaborazione.
    2. In caso di violazione della clausola di concorrenza sleale per storno di dipendenti, il cliente dovrà all'UMB una penale contrattuale pari a un salario annuo lordo del dipendente stornato per ogni singolo caso, ma comunque non inferiore a CHF 50.000,00. Ci riserviamo il diritto di chiedere ulteriori danni, in particolare i costi di reclutamento e formazione sostenuti a causa dello storno di dipendenti. Il pagamento della penale contrattuale non esonera il cliente dal rispetto della clausola di concorrenza sleale per storno di dipendenti.
  24. Clausola salvatoria
    1. Qualora una clausola del presente contratto perdesse validità o divenisse inapplicabile, tale invalidità o inapplicabilità non pregiudica l'efficacia delle restanti clausole del contratto. La clausola invalida o inapplicabile sarà sostituita con una clausola valida, che meglio risponda all'intento economico della clausola invalida o inapplicabile.
  25. Forma scritta
    1. Gli accordi tra le parti (offerte, accettazioni, ordini, etc. nonché modifiche e integrazioni degli stessi) sono validi solo laddove stabiliti in forma scritta. L'utilizzo di e-mail equivale alla forma scritta.
  26. Diritto applicabile e foro competente
    1. Il contratto è soggetto al diritto materiale svizzero.
    2. Le clausole della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai contratti di vendita internazionale di merci, siglata a Vienna l'11.04.1980) sono escluse.
    3. Il foro competente esclusivo è la sede della UMB.